Concordato con riserva Domanda senza previa deliberazione degli amministratori
Pubblicato il 05 settembre 2017
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20725 depositata il 4 settembre 2017, analizza l'ambito di applicazione dell'articolo 152 della legge fallimentare, soffermandosi, in particolare modo, sulle possibilità di estensione delle formalità previste nello stesso anche al caso di presentazione della domanda di concordato con riserva.
I Supremi giudici accolgono il ricorso presentato da una Srl contro la sentenza della Corte d’Appello, che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società.
La Srl era sta dichiarata fallita, perchè la sua domanda di concordato preventivo con riserva era stata ritenuta inammissibile, in quanto l'amministratore unico l'aveva presentata senza aver assunto la decisione con delibera, così come richiesto dall’art. 152, comma 2, lett. b) della legge fallimentare.
Concordato con riserva: deposito della domanda distinto dal deposito di proposta, piano e documentazione
La Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20725/2017, accogliendo il ricorso, sostiene che la deliberazione degli amministratori delle società di capitali non è necessaria al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'articolo 161 della legge fallimentare. Si tratta, infatti, di una formalità che è richiesta solo al momento della successiva presentazione della proposta e delle condizioni del concordato.
I Giudici ricordano come ai sensi dell’art. 161, comma 6 della legge fallimentare, l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato insieme ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione, purchè venga rispettato il termine fissato dal giudice.
Da tale formulazione letterale della norma – secondo la Cassazione – appare chiaro che per la presentazione della domanda di concordato con riserva è sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore della procura al difensore e non serve la doppia sottoscrizione. In altri termini, il ricorso, che contiene la domanda di concordato con riserva può essere firmato unicamente dal difensore munito di procura alle liti e non anche personalmente dal debitore.
Ciò è sostentuo dal fatto che lo stesso articolo 161 citato suddivide i due momenti: quello del deposito della domanda di concordato con riserva e quello del deposito di proposta, piano e documentazione, nel termine fissato dal giudice.
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