Conciliazione vita-lavoro 2018, sgravio da conguagliare via Uniemens

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Conciliazione vita-lavoro 2018, sgravio da conguagliare via Uniemens

Buone nuove sullo sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro che hanno adottato lo scorso anno misure conciliative tra vita professionale e vita privata. Possono ora conguagliare l’importo riconosciuto sulle denunce Uniemens relative a dicembre 2018 e gennaio 2019, su una o più mensilità. Il codice causale da indicare nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> è “L902”.

La notizia è stata fornita dall’INPS, con il messaggio n. 4823 del 21 dicembre 2018. Sarà l’INPS stesso a informare i datori di lavoro dell’esito della domanda, e dell’eventuale importo riconosciuto, all’interno del modulo di istanza “Conciliazione Vita-Lavoro 2018” della piattaforma “DiResCo”.

Conciliazione vita-lavoro 2018, cos’è e chi ne ha diritto?

L’art. 25 del D.Lgs. n. 80/2015, successivamente adottato per mezzo del Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) 12 settembre 2017, ha introdotto uno sgravio contributivo per i datori di lavoro privati (con esclusione delle P.A.), che abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Il contratto aziendale, in particolare, deve riguardare una platea di dipendenti che sia pari o superiore al 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

Per accedere allo sgravio contributivo, il contratto collettivo aziendale doveva essere stato siglato e depositato fra l’1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. Al riguardo, è bene specificare che si fa esclusivo riferimento ai contratti collettivi aziendali, in quanto non sono riconosciute ai fini dell’accesso al beneficio le misure di conciliazione vita-lavoro contenute in contratti collettivi territoriali, salvo che tali misure non siano state espressamente recepite in accordi aziendali.

Conciliazione vita-lavoro 2018, quali misure conciliative attuare?

Per poter fruire delle misure conciliative, il datore di lavoro deve attuarne almeno due tra quelle di seguito elencate, di cui una individuata tra le aree di intervento A) e B):

  1. Area di intervento genitorialità:
  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporale e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia / asili nido / spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
  1. Area di interventi flessibilità organizzativa:
  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
  1. Welfare aziendale:
  • convenzioni per l’erogazione di servizi time solving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Conciliazione vita-lavoro 2018, a quanto ammonta lo sgravio contributivo?

Lo sgravio contributivo non è subordinato alla retribuzione dei lavoratori, ma dipende sostanzialmente dal numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale.

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:

  • quota A: ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell'anno;
  • quota B: ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. L'algoritmo di ripartizione si ottiene sommando la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi e dividendo l'80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente; a questo punto, si moltiplica il risultato ottenuto per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro.
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