Conciliazione lavoro-famiglia, approvati gli schemi dei decreti legislativi

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Conciliazione lavoro-famiglia, approvati gli schemi dei decreti legislativi

Approvati dal Consiglio dei Ministri, ieri 22 giugno, gli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive UE n. 2019/1158, relativa alla conciliazione dell’attività lavorativa e della vita familiare per i genitori e i caregivers, e n. 2019/1152, in tema di condizioni di lavoro trasparenti nell'Unione europea.

Direttiva n. 2019/1158, contenuto e attuazione

La prima direttiva è volta essenzialmente a promuovere la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori caregivers, al fine di raggiungere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare.

Lo schema di decreto interviene in tal senso, armonizzandone i testi secondo il nuovo dettato normativo, sul D.Lgs. n. 151/2001, sulla legge n. 104/1992, sulla legge n. 81/2017 e sul D.Lgs. n. 81/ 2017.

Viene così introdotta la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio, consistente in dieci giorni lavorativi di cui il padre lavoratore fruisce dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Tale congedo è un diritto autonomo e distinto dal congedo di paternità alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

In particolare, con gli schemi di decreti in oggetto:

  • è aumentato da dieci a undici mesi il congedo parentale spettante al genitore in caso di nucleo monoparentale;
  • sono aumentati da sei a nove i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • aumenta da sei a dodici anni l'età del bambino per cui i genitori possono fruire del congedo parentale, sempre indennizzato al 30%;
  • il diritto all'indennità di maternità è esteso alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio;
  • i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione di lavoro in modalità agile devono dare priorità alle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità o in caso di lavoratori caregiver;
  • sono stabilite sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e viene negata loro la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa;
  • sono previsti interventi e di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

Direttiva n. 2019/1152, contenuto e attuazione

Per quanto concerne, invece, la Direttiva n. 2019/1152, lo schema di decreto interviene sul testo del D.Lgs. n. 152/1997, e su altre disposizioni di legge in un'ottica di armonizzazione e coerenza con il nuovo dettato normativo.

In particolare:

  • sono previste nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti di collaborazioni, contratti di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;
  • è ampliato il campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.
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