Concessione di vendita come prestazione di servizi

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Concessione di vendita come prestazione di servizi

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una controversia relativa ad un contratto di "concessione di vendita" tra una Srl italiana e una società spagnola.

Quest’ultima aveva proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio di merito promosso contro di essa, davanti al Tribunale di Milano, dalla società italiana.

Nel ricorso, era stato chiesto che si affermasse la giurisdizione del giudice spagnolo sul rapporto contrattuale in esame, avente ad oggetto la vendita all’estero, da parte della Srl, di beni prodotti in Spagna.

Contratto di concessione di vendita: non è compravendita ma prestazione di servizi

Nella loro sentenza – n. 29176 del 21 dicembre 2020 - le Sezioni Unite hanno dapprima escluso, ai fini della giurisdizione, che il rapporto tra le parti potesse ascriversi ad una compravendita di beni, seppure con prestazioni reiterare e fornitura continuativa o periodica.

Dalle risultanze processuali, infatti, emergeva un’obbligazione caratteristica di prestazione di servizi, avente ad oggetto l’espletamento di un’operatività complessa ed articolata di cooperazione che trascendeva i limiti del solo rapporto di vendita-fornitura.

Si trattava – si legge nella decisione – di un’operazione di distribuzione e promozione all’estero di una linea di prodotti oltre che di analisi e consulenza di mercato, di sviluppo pubblicitario del volume di affari e di incremento del fatturato.

Ciò era stato desunto, anche in assenza di un contratto scritto, dagli elementi documentali convergenti ed univoci emersi in sede istruttoria.

La Suprema corte si è quindi soffermata sugli aspetti caratterizzanti la concessione di vendita e la sua inclusione nell’ambito della prestazione di servizi: anche secondo il diritto eurounitario, il contratto di concessione di vendita costituisce un contratto di prestazione di servizi e non di compravendita di merci.

Richiamando, infine, il criterio dell’obbligazione caratteristica - comportante l’individuazione della giurisdizione a seconda del contratto complessivamente considerato e quantificato in base alla obbligazione che più lo connota – ne è stata dedotta la giurisdizione del giudice italiano, e ciò con riferimento a tutte le domande oggetto della controversia in esame, scaturite dal medesimo rapporto obbligatorio.

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