Con la supplenza la riserva non viene meno
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 maggio 2010
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 2517 del 3 maggio, ha spiegato che il docente precario non perde il diritto alla riserva dei posti per le assunzioni nel caso in cui lo stesso accetti incarichi di supplenza dopo essere stato incluso nell'apposita graduatoria.
Il requisito della disoccupazione – spiega il Collegio - va posseduto all'atto della richiesta di inclusione o di aggiornamento del punteggio e non viene meno se il docente non abbia prestato, durante l'anno solare, un servizio non eccedente gli otto mesi.
A parere dei giudici amministrativi, infatti, una diversa interpretazione “porterebbe all'irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente dovrebbe astenersi, onde non perdere il requisito di disoccupazione ed il connesso beneficio di riserva per l'assunzione, dall'accettare incarichi a tempo determinato, permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la legge n. 68/1999 è volta ad ovviare agevolando l'accesso privilegiato al lavoro dei disabili”.
Il requisito della disoccupazione – spiega il Collegio - va posseduto all'atto della richiesta di inclusione o di aggiornamento del punteggio e non viene meno se il docente non abbia prestato, durante l'anno solare, un servizio non eccedente gli otto mesi.
A parere dei giudici amministrativi, infatti, una diversa interpretazione “porterebbe all'irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente dovrebbe astenersi, onde non perdere il requisito di disoccupazione ed il connesso beneficio di riserva per l'assunzione, dall'accettare incarichi a tempo determinato, permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la legge n. 68/1999 è volta ad ovviare agevolando l'accesso privilegiato al lavoro dei disabili”.
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