Con la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione va versato solo il premio del singolo periodo

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 23264 del 2010, ha accolto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un decreto ingiuntivo del Giudice di pace che lo stesso si era visto notificare per il mancato pagamento di alcuni premi relativi ad una polizza assicurativa.

L'uomo si era opposto sostenendo che il contratto di assicurazione era in realtà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1901, terzo comma, del codice civile in quanto erano decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza delle rate non pagate senza che l'assicurazione avesse agito per la riscossione.

Dello stesso avviso la Corte di legittimità, secondo cui con la risoluzione di diritto del contratto assicurativo il contraente non è più obbligato a pagare i premi per l'anno intero. Ed infatti, la risoluzione di diritto per la mancata riscossione del premio comporta il venir meno di qualsiasi “prestazione eseguita o in corso, idonea a rendere irretroattivi gli effetti della risoluzione, in relazione al periodo coperto dalla rata non assolta”. Così se il pagamento è stato suddiviso in rate il periodo che deve essere preso in considerazione ai fini del versamento è solo quello della singola rata.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Assicurazioni senza arretrati - Bresciani

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