Con il giudicato endofallimentare viene preclusa la proponibilità dell'azione revocatoria del curatore

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Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 16508 depositata lo scorso 14 luglio, hanno affermato che, nel caso in cui un credito venga ammesso al passivo fallimentare nella misura risultante dalla differenza dell’importo originario rispetto ad un minor debito verso il fallito - per il quale sia stata invocata dal creditore una concorrente causa di compensazione parziale - detta decisione investe ogni questione attinente al fondamento, la consistenza e l’efficacia del titolo posto a base della domanda stessa; in tale situazione, ritenendosi formato un giudicato endofallimentare, viene a precludersi l'autonoma azione con cui il curatore contesti il medesimo titolo sotto il profilo dell’efficacia, agendo in revocatoria degli atti giustificativi della dedotta ed ammessa causa di estinzione parziale del maggiore credito.
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