Comunicazioni oggettive all’Uif. Manuale aggiornato

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Comunicazioni oggettive all’Uif. Manuale aggiornato

Aggiornato dall’Uif il manuale utente sulle comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio, che devono essere inviate mensilmente per via telematica utilizzando il portale Infostat-Uif.

Comunicazioni oggettive all’Uif. Soggetti obbligati

Tenuti all’adempimento sono:

  • le banche;
  • Poste italiane spa;
  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica.

Sono incluse le succursali insediate in Italia dei predetti soggetti.

Specifica l’Uif che la trasmissione delle comunicazioni oggettive deve avvenire da parte del Responsabile antiriciclaggio del segnalante ovvero del Responsabile del punto di contatto (c.d. “Referente per le Oggettive”). Tale Referente può abilitare, sotto la propria responsabilità, altre persone fisiche all’inserimento e alla trasmissione delle comunicazioni oggettive utilizzando le funzioni disponibili sul portale Infostat-Uif.

Comunicazioni oggettive all’Uif. I dati

Le comunicazioni oggettive devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Si precisa che vanno considerate tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

Comunicazioni oggettive all’Uif. Modalità di invio

I dati delle comunicazioni devono essere inseriti in un file in formato XML.

Il file può essere inviato utilizzando la funzione Upload presente sul portale Infostat-Uif oppure in modalità Application to Application (A2A). In questo secondo caso, si rende necessario sviluppare delle procedure informatiche per richiamare il Web Service.

Le comunicazioni relative a un determinato mese possono essere trasmesse a partire dal primo giorno del mese successivo e fino al 15 del secondo mese successivo (per esempio: la comunicazione delle operazioni di gennaio può essere trasmessa dal 1° febbraio al 15 marzo). Se la data del 15 cade in giorno festivo, l’adempimento sviene spostato al primo giorno successivo non festivo.

Se in uno specifico mese non sono state effettuate operazioni in contanti di importo superiore alla soglia, è necessario inviare una comunicazione negativa.

Se non vengono mai effettuate operazioni da comunicare – perchè non avvengono in contanti o non si supera la soglia di 1.000 euro – è possibile chiedere l’esonero dall’invio della comunicazione negativa mensile.

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