Comunicazioni di debito 2020, prorogate le attività di recupero
Pubblicato il 05 gennaio 2022
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Si allungano i tempi delle attività relative all’eventuale recupero dei debiti INPS per gli anni 2020 e precedenti. Infatti, vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, l’INPS ha comunicato che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di 30 giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021, puntualizzando che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 116, co. 8, lett. a) e b), della L. n. 388/2000.
Comunicazioni di debito, 15 giorni per l’invio dei flussi Uniemens
Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l’INPS ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata.
La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene:
- all’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata in seguito alle denunce Uniemens inviate dalle aziende committenti;
- alle sanzioni civili calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto disposto dall’art. 116, co. 8, lett. a) e b), della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione.
Comunicazioni di debito, stop alle attività di recupero
Come specificato in premessa, le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di 30 giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022.
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta dalle aziende committenti alle situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relativa ai periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le tempistiche previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le seguenti situazioni:
- non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione;
- non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili Uniemen. È stato indicato nelle istanze di rateazione un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto per il periodo in esame, come risultante dai codici di sospensione indicati nei flussi Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo complessivamente pari all’importo della contribuzione dovuta. In tali casi l’azienda committente o suo intermediario potrà tempestivamente chiedere la rettifica dei dati dichiarati nelle istanze di rateazione e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica.
Si comunica infine che sono in corso le attività di annullamento d’ufficio delle comunicazioni per le quali è stato accertato a livello centrale un invio erroneo. Della circostanza sarà data tempestiva comunicazione alle aziende committenti. Gli intermediari potranno prendere visione di tale informazione accedendo al Cassetto previdenziale. Per tali comunicazioni, annullate d’ufficio, pertanto, gli intermediari non dovranno svolgere alcuna attività.
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