Computabilità degli orfani nel cambio di appalto
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 16 settembre 2014
Condividi l'articolo:
E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano, ovvero possa ritenersi riconosciuto, ai fini degli obblighi di legge, il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999.
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 22 del 15 settembre 2014, sostiene che, nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2, il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e, quindi, al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.
- ItaliaOggi, p. 31 - Niente congedo al convivente - De Lellis - www.anclsu.com
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - Congedo al genitore al posto del convivente - Cannioto, Maccarone - www.inps.it
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: