Comprensori sciistici della dorsale appenninica: posticipata la domanda di contributi

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Comprensori sciistici della dorsale appenninica: posticipata la domanda di contributi

Il ministero del Turismo ha stanziato 30 milioni di euro finalizzati ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico all’interno dei comprensori sciistici nelle regioni della dorsale appenninica.

Con avviso del 27 settembre 2023 è stata prorogata la data per la presentazione delle domande di contributo di cui all’avviso pubblico del 2 agosto 2023, prot. n. 14591, per l’erogazione delle risorse in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento.

Le disposizioni applicative per l’erogazione delle suddette risorse sono state fissate con il decreto ministeriale n. 23 del 6 luglio 2023, che dà attuazione all’articolo 3-quinquies, comma 1, del Dl n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

L’intento del provvedimento è quello di assicurare un aiuto concreto alle imprese che operano nei comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, dato che parte della stagione turistica invernale - che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 - è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti che operano in quelle aree.

Decreto Appennini, soggetti beneficiari degli aiuti

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 6 luglio 2023, le risorse stanziate sono destinate in favore:

che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

Nello specifico, i 30 milioni di euro messi a disposizione sono destinati a finanziare progetti di investimento presentati da:

  • soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano” ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”,
  • gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
  • imprese turistico-ricettive individuate al:
    • codice ATECO 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”,
    • codice ATECO 55.20.10 “Villaggi turistici”,
    • codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”,
    • codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”,
    • codice ATECO 55.20.30 “Rifugi di montagna”,
    • codice ATECO 55.20.20 “Ostelli della gioventù”;
    • codice ATECO 55.30.00 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”,
  • imprese di ristorazione individuate al
    • codice ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”,
    • codice ATECO 56.10.20 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”
  • scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”,

che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

NOTA BENE: I soggetti beneficiari, in sede di presentazione della domanda, dovranno attestare l’effettiva riduzione dei ricavi, comunicando al Ministero del turismo la quantificazione della riduzione in valore assoluto ed in valore percentuale dei ricavi, relativi ai periodi suddetti.

I citati soggetti, alla data di pubblicazione del decreto, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa;
  • essere altresì in regola con gli obblighi in materia fiscale;
  • non avere procedure concorsuali pendenti;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
  • non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa.

ATTENZIONE: I progetti di investimento presentati dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e ai vincoli ambientali e strutturali.

Decreto Appennini, spese ammissibili

Sono ammesse ai contributi le spese sostenute al fine di incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico e di promuovere il turismo durante tutto l’anno, garantendo adeguati livelli di sicurezza, tramite la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione.

A titolo esemplificativo, i progetti presentati devono riguardare:

  • vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e installazione di impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
  • dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti;
  • creazione di nuovi collegamenti tra impianti esistenti nell’ambito del singolo comprensorio o tra comprensori sciistici;
  • progetti innovativi in ambito snow-farming.

Decreto Appennini, contributi concedibili

Il finanziamento massimo che può essere concesso per ogni progetto è fino al 100 per cento dello stesso e non può essere superiore a 3 milioni di euro, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle richieste presentate e dichiarate ammissibili, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti rispetto all’importo richiesto, tenendo altresì conto della percentuale di riduzione dei ricavi dichiarata.

Presentazione delle domande

Con l’avviso integrativo del 9 agosto all’avviso del 2 agosto 2023 (prot. n. 14591), il Ministero del Turismo definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 30.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.

E’ stabilito che la domanda di finanziamento, corredata dal relativo progetto, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, di cui al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.

SCADENZA: Con avviso del 27 settembre 2023 il ministero ha differito il termine per la presentazione delle domande che passa dal 30 settembre 2023, ore 12.00, al 15 ottobre 2023 ore 12.00..

Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest’ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d’identità.

Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né del progetto, differente da quella indicata.

Sono considerate ammissibili anche le spese connesse agli investimenti sopra specificati, avviati e non ancora conclusi nel corso dell’anno 2022.

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