Compravendite. Contratto preliminare con acconti, doppio Registro

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Compravendite. Contratto preliminare con acconti, doppio Registro

L’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento sulla tassazione del contratto preliminare di compravendita (articolo 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Tur, Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro).

Con la risposta n. 311 del 24 luglio 2019, l'Agenzia indica che per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva, dovranno essere corrisposte:

  1. l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare (ex articolo 10 della Tariffa, parte I, del Tur);
  2. l’imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva. 

Il contratto preliminare di compravendita esaminato riguardava un fabbricato e prevedeva la corresponsione di acconti assoggettati ad Iva.

Le parti contraenti possono inserire all’interno del preliminare delle clausole, accessorie rispetto al suo contenuto tipico, volte a rafforzare le obbligazioni reciproche e a tutelare i rispettivi interessi, come quelle che prevedono la corresponsione di somme di denaro, ad esempio a titolo di caparra e/o di acconti:

  • agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa, secondo il principio di alternatività Iva/registro sancito dall’articolo 40 del Tur;
  • alla caparra, che è normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, la tassazione segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola dell'11 luglio 2019 - Decreto ingiuntivo del fideiussore: imposta di registro proporzionale - Pergolari

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