Competenza sull’imposta ipotecaria in caso di fusioni e scissioni

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Con la risoluzione n. 62 del 30 giugno 2010, l’agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di competenza dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di atti di fusione e scissione che riguardano società intestatarie di immobili. È chiarito che l’imposta ipotecaria sugli atti di fusione e scissione che riguardano società intestatarie di immobili è di competenza dell’agenzia del Territorio, poiché né la fusione, né la scissione producono effetti traslativi dei diritti immobiliari.
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