Compensazioni Iva Limite ok ma recupero in tempi ragionevoli

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Compensazioni Iva Limite ok ma recupero in tempi ragionevoli

Il limite di 700mila euro annui previsto dalla normativa italiana per la compensazione orizzontale del credito Iva non contrasta con la disciplina comunitaria sul diritto al rimborso delle eccedenze di imposta (direttiva 2006/112/CE), a condizione che l'ordinamento nazionale preveda, comunque, la possibilità per il contribuente di recuperare l'intero credito d'imposta entro un termine ragionevole.

Lo afferma la Corte di giustizia Ue nella sentenza C-211/16 depositata il 16 marzo 2017, in risposta all'interrogativo sollevato dalla Ctp Torino, che voleva sapere se il tetto monetario ex art. 34, legge 388/2000 fosse compatibile con la disciplina armonizzata dell'Iva.

Dubbi sulla normativa italiana

Nella domanda di pronuncia giudiziale rivolata alla Corte Ue, la Ctp di Torino sollevava il problema secondo il quale la fissazione di un limite massimo annuo per la compensazione o il rimborso dei crediti Iva determina che, per la parte eccedente, i crediti non compensabili o recuperabili costituiscono costi o oneri finanziari per l'operatore economico, con conseguente lesione del principio di neutralità. Inoltre, era stato fatto notare come il suddetto limite, incidendo unicamente sugli operatori economici tenuti a versare l'Iva in Italia, avesse effetti distorsivi della concorrenza.

Normativa italiana accolta ma con riserva

Con riferimento al limite imposto dalla legge italiana riguardo alla modalità di rimborso di un’eccedenza Iva, la Corte europea ritiene che detto limite non appare, in astratto, una misura inadeguata, dato che la compensazione può effettuarsi per importi molto elevati e senza una preventiva verifica dell’esistenza del credito. Dunque, la limitazione imposta dal nostro ordinamento appare, a prima vista, una misura idonea rispetto all'obiettivo di contrasto dell'evasione.

Tuttavia la Corte di giustizia Ue ritiene di non avere elementi per valutare, quand'anche fosse pertinente, la questione dell'eventuale lesione della concorrenza.

Così nelle motivazioni della sentenza del 16 marzo 2017 si legge che: l’articolo 183, comma 1, della Direttiva Iva deve interpretarsi nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che limita la compensazione dei debiti tributari con crediti Iva fino ad un importo massimo determinato per ogni annualità, a condizione che l’ordinamento preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

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