Compensazioni di crediti contributivi: non cambiano le modalità operative

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Compensazioni di crediti contributivi: non cambiano le modalità operative

L'INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, fornisce indicazioni sulle modalità operative da osservare per le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24, in attesa dei provvedimenti attuativi delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Compensazioni di crediti contributivi: cosa cambia con la legge di Bilancio 2024

I commi da 94 a 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali e contributive tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

In particolare, il comma 97 modifica l’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi.

Si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

In buona sostanza, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Compensazioni di crediti contributivi: decreti attuativi

L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica che la decorrenza e le modalità applicative di tali previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

Compensazioni di crediti contributivi: istruzioni transitorie INPS

L'INPS, con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei provvedimenti. Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

Le nuove modalità operative saranno comunicate solo all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti e con successivo messaggio.

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