Compensazioni crediti Iva, dal 2010 le nuove regole. Attesi chiarimenti ufficiali dalle Entrate

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Secondo quanto previsto dal Dl n. 78/09, le nuove regole restrittive per la compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 10.000 euro annui avranno effetto solo a decorrere dal 1° gennaio 2010. Fino ad allora, continueranno ad applicarsi le ordinarie modalità di esercizio delle compensazioni.

L’agenzia delle Entrate, a tal proposito, ha voluto eliminare le incertezze riguardanti la decorrenza delle suddette modifiche apportate dall’articolo 10 del citato decreto legge, in base alle quali, tra l’altro, la compensazione del credito Iva (annuale o trimestrale) per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. In questo modo, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già compensato il credito entro il 16 giugno scorso e quelli che, invece, non hanno ancora esaurito il credito precedentemente maturato, l’Agenzia precisa che le nuove regole di compensazione del credito Iva troveranno concreta applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010. Pertanto, sino al 31 dicembre 2009, i crediti di qualsiasi importo relativi all’anno d’imposta 2008 (Unico 2009) potranno ancora essere utilizzati nel rispetto delle regole ad oggi adottate e valide fino al 31 dicembre prossimo. Per maggiore chiarezza si auspica, comunque, un intervento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, che già prima delle festività natalizie potrebbe diramare l’attesa circolare.

Obiettivo comune per il Fisco, per i professionisti e per le associazioni è quello di giungere a una procedura di controllo delle compensazioni che appaia il più possibile semplice, poco onerosa ed efficace. Per far sì che quanto finora detto possa realizzarsi, sembra opportuno rimuovere il vecchio concetto del visto di conformità su cui poggia l’attuale sistema di controllo dei crediti d’imposta. Appurato il fatto che il visto di conformità è nato oltre dieci anni fa (1997) e con altre finalità, a questo punto, sembra auspicabile per professionisti e associazioni che il controllo parta da check list elaborate sulla base delle indicazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Proprio all’interno di queste liste, infatti, si dovrebbero cercare i soggetti che presentano indici di pericolosità maggiore nell’utilizzo indebito delle compensazioni Iva. Analogamente, si sottolinea l’importanza della necessità di una revisione del visto ormai antiquato e fuori mercato. Infatti, mentre originariamente il visto non comportava alcun onere e non garantiva alcun vantaggio, ora esso è divenuto lo strumento al quale è legato il riconoscimento del legittimo diritto al credito, per cui necessariamente dovranno essere riviste le modalità e i limiti per chi lo potrà apporre. Ecco perché per le imprese dovrebbe essere superato il vincolo obbligatorio della tenuta della contabilità per chi è chiamato ad apporre il visto di conformità, al fine di evitare l’assunzione di maggiori oneri per le persone chiamate ad emettere il sigillo sulla bontà delle compensazioni. In tal modo, infatti, si vorrebbe evitare che l’attività venisse riservata solo a certe categorie professionali, non al fine di aggirare i controlli ma semplicemente con lo scopo di permettere alle persone addette la possibilità di mettere il visto anche senza aver tenuto la contabilità.

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