Comparto Sanità, imponibilità contributiva dell'indennità di funzione

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Comparto Sanità, imponibilità contributiva dell'indennità di funzione

Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 126 dello scorso 4 novembre, chiarimenti in ordine all’imponibilità contributiva delle indennità connesse agli incarichi di funzione con riferimento al CCNL del comparto Sanità siglato il 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018.

Ambito di applicazione del CCNL

Il CCNL in oggetto si applica a tutto il personale non dirigente a tempo indeterminato o determinato dipendente da:

  • aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

  • aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del CCNQ del 13 luglio 2016;

  • istituti zooprofilattici sperimentali;

  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

  • azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

  • ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;

  • aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

  • RSA;

  • ARPA;

  • Age.Na.S.;

  • INMP .

Gli incarichi di funzione: nozione

Nell’ottica di una revisione della classificazione del personale del SSN, il CCNL prevede degli incarichi di funzione correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, di funzioni di elevate responsabilità aggiuntive rispetto a quelle proprie della categoria e del profilo di appartenenza, istituendo altresì due nuovi profili:

  • specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico;

  • specialista della comunicazione istituzionale.

Gli incarichi sono retribuiti da specifiche indennità accessorie i cui importi vanno da un minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi, erogati in tredici mensilità.

Gli incarichi di funzione, imponibilità contributiva

Le voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS sono le seguenti:

  • stipendio tabellare (per 13 mensilità);

  • RIA (per 13 mensilità);

  • fascia retributiva superiore (per 13 mensilità);

  • indennità professionale specifica (per 12 mensilità);

  • indennità di coordinamento ad esaurimento, in via permanente, per il personale indicato dall’articolo 21 del CCNL (solo per la parte fissa, nei limiti della misura annua lorda di € 1.678,48, comprensiva di tredicesima mensilità).

Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche:

  • l'indennità di funzione per posizione organizzativa;

  • gli assegni ad personam, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio.

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