Commissioni esame avvocato. CDS: sulla composizione disciplina già in vigore
Pubblicato il 17 dicembre 2018
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Il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, si è pronunciato sul tema della composizione delle commissioni relative agli esami da avvocato, con particolare riferimento alle questioni che gli erano state rimesse dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana lo scorso novembre.
Pronuncia del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria
Con sentenza n. 18 del 14 dicembre 2018, è stato precisato, in primo luogo, che la disposizione sulla composizione delle commissioni di esame per l’abilitazione all'esercizio delle professioni forensi di cui all’articolo 47 della Legge n. 247/2012 non è ricompresa tra le norme differite ed è di immediata applicazione.
Difatti, dalla lettera dell’articolo 49 della Legge ordinamentale forense si ricava che il differimento della entrata in vigore della nuova normativa ivi contemplato si applichi a tutte le prescrizioni contenute nell’articolo 46; il detto differimento, per contro, non ricomprende la disposizione che regola la composizione delle commissioni di esame (art. 47) che va ritenuta ratione temporis immediatamente applicabile.
Così, il bando di esame e il decreto di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che abbiano fatto applicazione del citato articolo 47, sono da ritenere “immuni da qualsivoglia vizio in tal senso”.
Via il principio di fungibilità
Ciò posto, dalla immediata applicazione dell’articolo 47 discende il venir meno del principio cosiddetto “di fungibilità” dei componenti delle commissioni giudicatrici, in passato applicabile ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del Regio Decreto legge n. 1578 del 1933.
Deve, conseguentemente, ritenersi viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate nell’articolo 47, della Legge n. 247/2012.
Le questioni, come detto, erano state sollevate dal Cga Sicilia con le ordinanze n. 717 e n. 718, in cui era stato chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se l’articolo 47 citato sulle commissioni dell’esame forense fosse già in vigore.
Questo nell’ambito di due cause in cui i ricorrenti, candidati all’esame, avevano dedotto l’illegittimità del giudizio espresso sui propri elaborati scritti dalle rispettive sottocommissioni di esame, posto che la composizione di queste ultime, venuto ormai meno il principio di fungibilità, risultava viziata in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate nell’articolo 47.
- eDotto.com – Punto & Lex 16 novembre 2018 - Commissione esame avvocati. Quesiti all'Adunanza plenaria del CDS – Pergolari
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