Commette truffa il curatore del fallimento che si appropria delle somme mediante falsi mandati

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Con la sentenza n. 5447 del 2010, la Cassazione ha spiegato che la condotta del curatore fallimentare che si appropri del denaro del fallimento ricorrendo a falsificazione di mandati di pagamento al fine di incassarne i relativi profitti e farli propri, integra il reato di truffa aggravata e non di peculato in quanto, in questa ipotesi, le dette somme non rientrano nel preventivo possesso dell'indagato.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Notizie, p. 29 – Curatori fallimentari “senza” peculato

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