Commercio al dettaglio, per il contributo domande al via
Pubblicato il 28 aprile 2022
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Dal 3 maggio 2022 via alle domande per i commercianti al dettaglio che intendono richiedere il contributo a fondo perduto previsto a sostegno delle attività maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria. Con la pubblicazione del decreto 24 marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico - rendendo operativo il Fondo per il rilancio delle attività economiche che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio - ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al beneficio.
Le istanze devono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete o con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. Anche per il contributo in esame occorre far attenzione ai limiti degli aiuti di Stato. Infatti, detto contributo è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni. Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milioni di euro.
Si osserva, da ultimo, che per l’accesso al beneficio non è previsto alcun click day; nel decreto ministeriale, infatti, viene precisato che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
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