Commercialisti e whistleblowing, indicazioni operative

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Commercialisti e whistleblowing, indicazioni operative

Il 12 febbraio il Consiglio e la Fondazione nazionale dei dottori commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo: “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”.

Il documento, frutto anche dei contributi di altre associazioni tra cui l’ABI, partendo dall’analisi della disciplina del whistleblowing, ha come finalità quella di analizzarne le similitudini e le differenze nell’ambito del settore pubblico e privato, oltre che quella di offrire delle indicazioni per i professionisti che la applicano.

Nello specifico, nel documento dei commercialisti sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, quali sono il responsabile per la prevenzione della corruzione e l’organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi.

Si evidenzia come tali funzioni di controllo, sia nel pubblico che nel privato, riguardano direttamente l’attività professionale dei commercialisti.

La disciplina del whistleblowing, normativa

Il lavoro dei commercialisti parte dall’analisi della normativa europea e internazionale sul whistleblowing e dalla sua integrazione, nel nostro ordinamento, con altre normative di settore, da quella bancaria a quella antiriciclaggio, fino a quella sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Con il termine di whistleblowing viene indicato un “segnalatore” di illeciti pubblici, ossia il dipendente di un ente che proprio per il lavoro che svolge nota come qualcosa non vada e decide di informarne le autorità o i superiori.

In Italia, con l’avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all’attenzione degli operatori il tema delicato della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell’ambito di un rapporto di lavoro privato.

La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l'obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante.

Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.

Nel lavoro dei dottori commercialisti si è posta l’attenzione sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato.

La disciplina del whistleblowing, funzioni degli organi di controllo interessati

I commercialisti evidenziano la necessità della disciplina del whistleblowing di inserirsi nel sistema complessivo delle procedure aziendali eventualmente già esistenti, per non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni ed evitare la presenza di un numero eccessivo di procedure.

Ricordano, in primo luogo, che gli organi di controllo principalmente interessati all’applicazione della suddetta disciplina sono:

  • il responsabile per la prevenzione della corruzione;

  • l’organismo di vigilanza.

Inoltre, sottolineano come tale istituto del whistleblowing rientri a tutti gli effetti nell’ambito della compliance aziendale.

Riguardo alle funzioni di controllo, infine, si evidenzia come un ruolo centrale, sia nel pubblico che nel privato, sia svolto proprio dai commercialisti, che molto spesso sono coinvolti anche in qualità di consulenti di società ed enti nelle attività di adeguamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in linea con il Dlgs n. 231/2001, dopo le modifiche introdotte dalla Legge 179/2017.

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