Commercialisti: aggiornamento dei codici ATECO
Pubblicato il 22 marzo 2022
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Con informativa n. 33 del 21 marzo 2022 il Cndcec comunica che, a seguito dell’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.
Più nello specifico, la variazione ha inciso sul contenuto del codice Ateco 69.20.11, relativo ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, ora comprendente i “servizi forniti da commercialisti”: ciò comporta che si intendono inclusi tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (“servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).
Di conseguenza, tale codice Ateco 69.20.12 è stato modificato ed accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’informativa contiene la seguente tabella di corrispondenza.
ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2022 - ATECO 2007 AGGIORNAMENTO 2021
Dizione ATECO 2007 |
ATECO 2007 |
ATECO 2007 |
Dizione ATECO 2007 |
Servizi forniti da commercialisti |
69.20.11 |
69.20.11 p
69.20.12 p |
Servizi forniti da commercialisti Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali |
Servizi forniti da esperti contabili |
69.20.12 |
69.20.11 p
69.20.12 p |
Servizi forniti da commercialisti Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali |
Inoltre, sono state riviste le note esplicative e di contenuto dei singoli codici attività.
Nuovi Codici ATECO: quando si applicano
Pur avendo effetto dal 1° gennaio 2022, tuttavia, per consentire l’implementazione operativa da parte degli utenti (anche la pubblica amministrazione), la nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
Variazione dati IVA da presentare
Pertanto, i soggetti interessati da un nuovo codice ATECO relativo all’attività da loro esercitata dovranno:
- a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico;
- in sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022, indicare il nuovo codice attività.
Nello specifico,
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico,
- le associazioni professionali,
le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12
effettuano la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° aprile 2022, della variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite:
- il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi);
- o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche).
Attenzione: i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
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