Commercialista. Se autorizzato, può avere fino a sei tirocinanti

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Commercialista. Se autorizzato, può avere fino a sei tirocinanti

Il commercialista, facente funzione di dominus, può accogliere più di tre tirocinanti contemporaneamente, fino ad un massimo di sei.

Tale possibilità arriva dal “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente”, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il 16 maggio 2019 e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia del 1° luglio.

La notizia è stata veicolata dal Cndcec con informativa n. 57 del 3 luglio 2019.

Quindi, ai sensi del nuovo regolamento, sarà possibile rivestire il ruolo di professionista affidatario (cosiddetto dominus) per più di tre tirocinanti contemporaneamente, limite massimo finora consentito.

Dominus con più di 3 tirocinanti. Necessaria un’autorizzazione

Il professionista interessato, per fruire dell’opportunità, deve ottenere un’apposita autorizzazione, da richiedere a mezzo istanza, da parte del Consiglio dell’Ordine territoriale presso il quale lo stesso è iscritto.

E’ anche necessario possedere uno dei seguenti requisiti:

  • essere socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume d’affari non inferiore a 700.000 euro;
  • partecipare ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a 500.000 euro. Nel caso dell’associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che all’estero;
  • essere partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a 900.000 euro.

Sono esclusi, però, i professionisti titolari di uno studio individuale.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio comunicherà al richiedente la concessione o il diniego dell’autorizzazione.

Il venir meno di uno dei requisiti per il quale è stata concessa l’autorizzazione, comporta la sua revoca.

Pertanto, il professionista deve comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza la perdita dei requisiti su cui si basa l’autorizzazione.

Allegati Anche in
  • eDotto. Com – Edicola del 30 agosto 2018 - Commercialista sospeso per inadempimento obbligo formativo: niente tirocinanti – Moscioni

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