Commercialista impiegato pubblico full time e incompatibilità
Pubblicato il 12 dicembre 2022
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Il Cndcec fornisce indicazioni sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di un commercialista dipendente a tempo pieno e indeterminato presso ente di diritto pubblico.
Un iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente a tempo pieno e indeterminato presso un ente di diritto pubblico, formula un quesito diretto a conoscere se possa essere nuovamente iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Ente allo svolgimento di incarichi professionali già ricoperti prima della data di assunzione come dipendente pubblico ovvero debba rimanere iscritto nell’elenco speciale.
In questa ultima ipotesi, chiede se possa svolgere gli incarichi di commissario liquidatore e di revisore di ente locale come libero professionista con regolare partita IVA.
La risposta del Cndcec giunge con pronto ordini n 180 del 2 dicembre 2022 ed è così articolata.
Autorizzazione per singoli incarichi
E’ noto che vige per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (c.d. full time) il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale. Ciò in ossequio al principio di esclusività che connota il rapporto di pubblico impiego, unito ai principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.
Vi sono, però, delle eccezioni che operano:
- in caso di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part-time) con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tuttavia, la P.a. deve effettuare una valutazione, caso per caso, circa l’esistenza o meno di concrete ipotesi di incompatibilità;
- quando sussistono regimi speciali (ad esempio, per i dipendenti della scuola pubblica, per i quali si consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside).
Detto ciò, è consentito alle Pubbliche Amministrazioni di autorizzare i dipendenti pubblici in regime di full time allo svolgimento di incarichi retribuiti:
- se occasionali, temporanei, non in conflitto di interessi (anche solo potenziali) con l’amministrazione di appartenenza,
- non compresi nei doveri d’ufficio e compatibili con il servizio in modo da non pregiudicarne il regolare e puntuale svolgimento.
Però, l’autorizzazione avente ad oggetto lo svolgimento di singoli incarichi non consente l’esercizio dell’attività professionale in modo continuativo e abituale.
In conclusione, il soggetto che si trovi in tale situazione deve rimanere iscritto nella sezione speciale.
Possesso della partita Iva
Per quanto riguarda il possesso della partita Iva, il Cndcec osserva che, seppur non vi è un espresso divieto di apertura della partita IVA per il dipendente in regime di tempo pieno presso la P.a. che versi in uno stato di incompatibilità con l’esercizio della eventuale professione che intenda avviare, proprio per l’esistente incompatibilità deriva l’impossibilità di aprire e detenere la partita IVA riferita a tale specifica attività.
NOTA BENE: Tuttavia, se un iscritto all’Albo viene assunto come dipendente pubblico in regime di tempo pieno, può conservare la partita IVA fino a che non abbia svolto tutti gli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo esercitata prima all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
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