Come e per chi cambia la pensione anticipata (con Video Guida)
Pubblicato il 10 gennaio 2024
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La legge di Bilancio 2024 penalizza gli accessi anticipati alla pensione, in tutte le forme e con tutti i canali di pensionamento disponibili.
La scelta del legislatore è chiara: incentivare il più possibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, allontanando di fatto la prospettiva di pensione.
Tale scelta, evidentemente necessitata da conti pubblici in deficit e spesa pubblica previdenziale in crescita, non può non condizionare le valutazioni di chi è prossimo alla pensione e, indirettamente, le azioni del datore di lavoro interessato a intraprendere percorsi di riorganizzazione aziendale.
Quello che faremo nel presente contributo sarà soffermarci su un canale di pensionamento tradizionale, la pensione anticipata, oggetto di un significativo restyling ad opera della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 125, legge 30 dicembre 2023, n. 213) su requisiti, termine di decorrenza (cd. finestre) e misura.
Vediamo di cosa si tratta.
Cosa si intende per pensione anticipata
La pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianità, è regolata dall’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il trattamento pensionistico consente ai lavoratori in possesso dei requisiti normativamente previsti di accedere alla pensione prima del conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Possono beneficiarne i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS (AGO, sia Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sia Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché forme sostitutive esclusive dell’AGO e Gestione Separata).
Requisiti fino al 31 dicembre 2023
I requisiti per accedere alla pensione anticipata variano in base al sistema contributivo applicabile al lavoratore iscritto, determinato dall’anno del primo accredito contributivo.
Di seguito il quadro riepilogativo al 31 dicembre 2023.
Sistema previdenziale |
Requisiti anagrafici e contributivi |
Finestra (decorrenza del trattamento) |
Sistema misto (retributivo e contributivo) per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) di contribuzione (*) se donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) di contribuzione (*), se uomini
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3 mesi dalla maturazione del requisito |
Sistema contributivo puro per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996 |
Opzione 1) 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) di contribuzione (*) se donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) di contribuzione (*), se uomini
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Opzione 1) 3 mesi dalla maturazione del requisito
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Sistema contributivo puro per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996 |
Opzione 2) - al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita - in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva - con una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale vale a dire l’importo soglia annualmente rivalutato |
Opzione 2) Non si applica la finestra |
(*) A tali fini è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti
Specificità sono previste per il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).
Requisiti per chi accede nel 2024
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 125, legge 30 dicembre 2023, n. 213 a modifica dell’articolo 24, comma 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) interviene su requisiti, finestre e misura della pensione anticipata per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 e che aderiscono all’opzione 2) della tabella di cui al paragrafo precedente (64 anni di età e 20 anni di contributi).
Più nel dettaglio si prevede che per i cd. contributivi puri l’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contributi:
- è consentito se la prima rata di pensione non risulti inferiore a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli;
- comporta la riduzione della misura dell’assegno pensionistico percepito che, fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, aggiornato annualmente, per le mensilità di anticipo del pensionamento;
- decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Infine si prevede che anche al requisito di contribuzione (20 anni) sia adeguato alla speranza di vita.
Quadro riepilogativo aggiornato alle novità della legge di Bilancio 2024.
Sistema previdenziale |
Requisiti anagrafici e contributivi |
Finestra (decorrenza del trattamento) |
Nessuna novità Sistema misto (retributivo e contributivo) per i soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 |
Nessuna novità 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) di contribuzione (*) se donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) di contribuzione (*), se uomini
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Nessuna novità 3 mesi dalla maturazione del requisito |
Sistema contributivo puro per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996 |
Nessuna novità Opzione 1) 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) di contribuzione (*) se donne 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) di contribuzione (*), se uomini |
Nessuna novità Opzione 1) 3 mesi dalla maturazione del requisito |
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Modificato dal 1° gennaio 2024 Opzione 2) - al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita - in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, - con una prima rata di pensione non inferiore a 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini, a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno due figli - assegno pensionistico, fino alla pensione di vecchiaia, pari a un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS |
Modificato dal 1° gennaio 2024 Opzione 2) Trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti |
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