Come cambia l’apprendistato

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Come cambia l’apprendistato

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato rimane un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani e si articola in tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di 1° livello);

  2. apprendistato professionalizzante (di 2° livello);

  3. apprendistato di alta formazione e ricerca (di 3° livello).

Da notare che:

  • l’apprendistato di 1° e 3° livello integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 13/2013, nell'ambito del Quadro Europeo delle qualificazioni;

  • l’apprendistato di 2° livello è ammesso, senza alcun limite di età, per l’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, al fine di qualificarli o riqualificarli.

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