Come cambia l’apprendistato
Pubblicato il 02 luglio 2015
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A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendistato rimane un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani e si articola in tre tipologie:
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apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di 1° livello);
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apprendistato professionalizzante (di 2° livello);
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apprendistato di alta formazione e ricerca (di 3° livello).
Da notare che:
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l’apprendistato di 1° e 3° livello integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 13/2013, nell'ambito del Quadro Europeo delle qualificazioni;
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l’apprendistato di 2° livello è ammesso, senza alcun limite di età, per l’assunzione di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, al fine di qualificarli o riqualificarli.
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