Colloqui del detenuto con il difensore. Va sempre garantito il diritto di difesa

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 20 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2- quater, lettera b), ultimo periodo, della Legge n. 354/1975 contenente “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, limitatamente alle parole “con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari”.

La relativa questione di legittimità era stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo con riferimento alla norma che limita il diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti al regime penitenziario speciale.

La Consulta ha ritenuto fondata la censura formulata per asserita violazione dell'articolo 24 della Costituzione sul diritto di difesa del cittadino, diritto – si legge nel testo della decisione – che può essere sì suscettibile di bilanciamento con altre esigenze di rango costituzionale, ma a condizione “che non ne risulti compromessa l'effettività, costituente il limite invalicabile ad operazioni del genere considerato, e ferma restando, altresì, l'esigenza di verificare la ragionevolezza delle restrizioni concretamente apportate”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Diritto alla difesa sacro - Macheda

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