Collocamento obbligatorio: le convenzioni ed i contributi

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La Legge n. 68/1999 ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro che occupino almeno 15 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze i lavoratori iscritti al cosiddetto collocamento obbligatorio.

Tuttavia, le aziende possono utilizzare lo strumento della convenzione, stabilita dagli articoli da 11 a 12-bis della medesima legge, nonché fruire di contributi per le assunzioni.

Tali contributi vengono erogati dalle Regioni e dalle Province autonome, a seguito di assegnazione annuale con Decreto del Ministero del Lavoro, per le assunzioni effettuate:

- con le convenzioni ex art. 11, Legge n. 68/1999;

- allo scadere della convenzione ex art. 12-bis della medesima legge.
Anche in
  • Approfondimento Lavoro n. 29 del 31 luglio 2014 - Le convenzioni per l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili ed i contributi - Redazione edotto.com‏

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