Codici tributo per l’ecobonus veicoli usati e per gli acquisti “prima casa” degli under 36

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Codici tributo per l’ecobonus veicoli usati e per gli acquisti “prima casa” degli under 36

Le risoluzioni n. 61 e 62 del 27 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate istituiscono due codici tributo, riservati rispettivamente all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

  2. credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del Dl 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ecobonus per l’acquisto di un veicolo di categoria M1 usato

Il decreto Sostegni bis destina alle persone fisiche che acquistano un veicolo usato di categoria M1 un contributo che è riconosciuto dal venditore e da questi è recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, tramite modello F24.

Il decreto, inoltre, prevede che il suddetto ecobonus sia riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite il modello F24, con la risoluzione n. 61/E/2021 è istituito il seguente codice tributo:

  • 6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.

Il codice “6903”, istituito con risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione all’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, viene ora ridenominato visto che l’articolo 1, comma 657 della L. 178/2020 ha poi previsto un contributo per i soggetti che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica.

Per attuare le disposizioni del comma 657 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1036 e 1037 dell’art. 1 della L. 145/2018.

Pertanto, al fine di estendere la fruizione del bonus in relazione all'acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche ai veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica, il suddetto codice viene così ridenominato:

  • “6903” ridenominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”.

Entrambi i codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui si debba riversare il credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Infine, essi sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo.

Bonus “prima casa” per gli under 36

Il decreto Sostegni bis ha previsto nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.

In particolare, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.

Il suddetto bonus può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

L’agevolazione è riconosciuta solo per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Con la risoluzione n. 62/E/2021, l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della sola parte di credito d’imposta non fruito con le altre modalità possibili, ha istituito il codice tributo:

  • 6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

Nel compilare il modello F24, il codice deve essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” della sezione “Erario”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto di acquisto della casa, nel formato “AAAA”.

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