Codice privacy pubblicato su Gazzetta Ufficiale. Novità per sanzioni amministrative e penali
Pubblicato il 05 settembre 2018
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Pubblicato ufficialmente il Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento del Codice della privacy al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (“G.U.” n. 205 del 4 settembre 2018).
Le disposizioni che regolano il riordino del Codice privacy entreranno in vigore il 19 settembre prossimo.
Il provvedimento, composto da 27 articoli, tiene in vita il Codice della privacy nazionale (Dlgs n. 196/2003) e lo coordina con le nuove disposizioni comunitarie Gdpr, che di fatto sono già direttamente applicabili dallo scorso 25 maggio.
A tal fine, per evitare duplicazioni sono state abrogate anche alcune disposizioni del Codice della privacy concernenti materie disciplinate dal Regolamento Ue.
Infine, il Codice della privacy è stato modificato rispetto a quelle norme del Regolamento Gdpr non direttamente applicabili e che lasciano spazio di intervento ai singoli Stati membri.
Codice privacy. Periodo transitorio per le sanzioni amministrative
All’articolo 22, comma 13, del Dlgs n. 101/2018 viene previsto un periodo di adattamento al passaggio delle nuove disposizioni e stabilito un periodo transitorio con specifico riguardo all’applicazione delle sanzioni amministrative.
E’ previsto, infatti, che per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.
Il Garante dovrà, dunque, scrivere le regole per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Nel frattempo, al fine di procedere senza forzature, si è voluto consentire ad imprese e pubbliche amministrazioni di avere il tempo necessario per prendere alcune importanti decisioni, rispetto a procedimenti pendenti, sanzionatori e di altra natura.
Pertanto, il Dlgs n. 101/2018 consente la definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi a violazioni amministrative, previo pagamento di una favorevole oblazione, davanti all’Authority di settore.
Con riferimento agli affari pregressi, gli interessati dovranno inviare una dichiarazione di interesse; mentre, per i fatti già ritenuti reato e ora depenalizzati, è prevista la procedura di trasmissione al Garante da parte degli organi giudiziari procedenti.
Al momento, comunque, continuano ad essere efficaci, nella parte in cui sono compatibili, i provvedimenti del Garante già emessi.
Sanzioni penali. Nuove ipotesi di reato
Riguardo al capitolo delle sanzioni penali, si deve tener conto del fatto che il Regolamento Ue ha operato una forte depenalizzazione, con conseguente inasprimento delle sanzioni amministrative.
Con il coordinamento avvenuto ad opera del Dlgs n. 101/2018 vengono recuperate alcune fattispecie penali, come:
- il trattamento illecito di dati personali;
- l’acquisizione fraudolenta;
- le false dichiarazioni rese al Garante.
Obiettivo del Legislatore è quello di adeguare il quadro sanzionatorio delineato dal previgente Codice della privacy, lasciando però sostanzialmente inalterate svariate fattispecie incriminatrici ed introducendone di nuove, al fine della salvaguardia del diritto alla protezione dei dati personali.
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