Codice degli Incentivi: svolta per agevolazioni alle imprese

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Codice degli Incentivi: svolta per agevolazioni alle imprese

Approvato, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 ottobre 2024, lo schema di decreto legislativo sul Codice degli Incentivi, in attuazione della Legge n. 160 del 27 ottobre 2023, che ha delegato al Governo la revisione del sistema delle agevolazioni alle imprese, in attuazione del PNRR.

Il provvedimento, esaminato in via preliminare, è stato proposto dal Ministro Adolfo Urso, del ministero delle Imprese e del made in Italy. L’entrata in vigore sarebbe prevista per il 2025.

La riforma mira a ristrutturare l'approccio agli incentivi statali, migliorando la collaborazione tra le amministrazioni centrali e gli enti locali, e a risolvere la complessità e l'inefficacia delle procedure correnti e degli strumenti tecnici associati.

Con l'introduzione di un Codice degli incentivi nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta, si dà avvio a un'iniziativa di vasta portata che mira a superare la frammentazione osservata nel settore per creare un insieme di norme coerente e strutturato.

Questo sforzo è stato anche riconosciuto dalla Commissione europea, che ha inserito la riforma come parte della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del recepimento di Repower EU, identificandola come una pratica di eccellenza potenzialmente esemplare a livello europeo.

Particolarità del testo è l’introduzione del "ciclo di vita dell'incentivo" che denomina l'intero processo legato alla fornitura di sostegno pubblico alle imprese tramite incentivi: esso si compone della programmazione, progettazione, attuazione, promozione e valutazione degli esiti.

Il Codice degli incentivi si compone di 29 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Agli incentivi fiscali è dedicato l’articolo 20 dello schema di decreto legislativo.

Importanza della digitalizzazione

Nello specifico, il primo aspetto distintivo della proposta è l'accento sugli strumenti digitali, in particolare sul 'Registro nazionale degli aiuti di Stato' e sulla piattaforma telematica 'Incentivi.gov.it' – entrambi gestiti dal Mimit – che saranno rafforzati.

Sarà infatti gradualmente sviluppato un insieme di nuovi servizi per supportare le varie fasi del ciclo di vita delle agevolazioni, che contribuiranno a creare il “Sistema incentivi Italia”.

Il secondo aspetto distintivo del nuovo Codice degli incentivi riguarda la standardizzazione e l'ottimizzazione dei processi di utilizzo, richiesta e applicazione degli incentivi.

In questo contesto, sono state introdotte norme per armonizzare i contenuti principali dei bandi emessi dalle amministrazioni competenti, inclusa la previsione di un “bando-tipo” per gli incentivi alle imprese.

Strumenti di programmazione

Costituisce una novità significativa, all’interno del testo del decreto legislativo contenente il Codice degli incentivi, l’introduzione di metodi di pianificazione per l'intervento pubblico basati sui risultati.

L'elaborazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà supportata da un processo di valutazione continuo lungo tutto il ciclo di vita dell'agevolazione, come stabilito dal codice.

A questo scopo, sarà creato presso il Mimit il “Tavolo permanente degli incentivi”, un forum per il dialogo stabile tra le Amministrazioni statali, regionali e delle Province Autonome.

Programma triennale degli incentivi

L’articolo 4 del Codice degli incentivi illustra i contenuti del Programma triennale degli incentivi.

Ogni Amministrazione responsabile, per la programmazione degli incentivi di sua competenza, stabilisce un Programma triennale degli incentivi che definisce per il periodo di tre anni:

a) gli obiettivi strategici di sviluppo;

b) gli incentivi che saranno allocati per raggiungere gli obiettivi suddetti;

c) un cronoprogramma di massima per l'attuazione, indicando, tra l'altro, eventuali provvedimenti e atti necessari per l'attuazione del supporto specificato e, se già determinati, le date di apertura dei bandi;

d) una panoramica finanziaria, individuando le risorse destinate o da destinare a ciascun incentivo.

Il Programma triennale degli incentivi è redatto annualmente, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando la programmazione precedentemente approvata ed è adottato dall’Amministrazione responsabile entro il 30 aprile di ciascun anno.

Bando-tipo

L’articolo 6 del Codice degli incentivi è dedicato a specificare gli elementi del bando-tipo. Tra questi vi sono:

  • le procedure per l’accesso e l’erogazione ovvero la fruizione dell’agevolazione;
  • la disciplina delle variazioni, intese come modificazione di elementi soggettivi o riferiti all’oggetto delle agevolazioni intervenute successivamente alla fase di ammissione all’agevolazione

Elementi premianti

Interessante l’articolo 8 del Codice che riconosce, per l'accesso alle agevolazioni, quando non vi sia incompatibilità con gli obiettivi e le caratteristiche specifiche dell'incentivo, come fattori di merito:

  • il possesso di un rating di legalità alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni;
  • il possesso della certificazione di parità di genere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per le agevolazioni;
  • l'assunzione di persone con disabilità oltre gli obblighi legali, come definito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nei termini specificati dal bando;i
  • il riconoscimento della quantità e qualità del lavoro giovanile e femminile e del supporto alla natalità, valutando elementi specifici come le politiche di welfare aziendale, le iniziative per minimizzare le disparità di crescita professionale e retributiva, e le misure a favore della maternità e paternità. ù

Quota minima a micro e Pmi

Per assicurare un supporto sufficiente alle imprese di dimensioni ridotte, una quota minima del 60% delle risorse disponibili per ogni incentivo è specificamente allocata alle micro, piccole e medie imprese, con almeno il 25% di questa quota riservata esclusivamente alle micro e piccole imprese.

Esclusione

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità dell’incentivo, l'accesso alle agevolazioni è negato in caso di:

a) esistenza di una causa di decadenza, sospensione o divieto come stabilito dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa;

b) imposizione della sanzione interdittiva prevista dall’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altre sanzioni che implicano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) condanna definitiva dei legali rappresentanti o amministratori del proponente, o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati che precludono la partecipazione di un operatore economico a procedure di appalto o concessione secondo la normativa sui contratti pubblici vigente al momento della presentazione della domanda;

d) violazioni delle normative relative ai contributi previdenziali e assistenziali che impediscono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) realizzazione di un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività;

f) mancato adempimento dell'obbligo di stipulare contratti assicurativi per la copertura dei danni.

Forma delle agevolazioni concedibili

Le agevolazioni possono essere concesse in una o più delle seguenti modalità, anche in combinazione all'interno dello stesso incentivo:

  • contributi a fondo perduto;
  • garanzie su operazioni finanziarie;
  • finanziamenti a condizioni favorevoli e altri strumenti finanziari rimborsabili;
  • interventi nel capitale di rischio;
  • incentivi fiscali e sgravi contributivi;
  • altre forme stabilite nel bando, in linea con le leggi nazionali ed europee e orientate agli scopi specifici dell'incentivo.

Contrasto alla delocalizzazione

Le imprese, sia italiane che estere, che ricevono incentivi per effettuare investimenti produttivi specificamente destinati a una determinata area del territorio nazionale perdono tali benefici se, entro cinque anni dal completamento dell'investimento agevolato, l'attività economica o una parte di essa viene trasferita da quella zona a un sito produttivo fuori dall'area, sia all'interno del territorio nazionale sia in altri paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso in cui la delocalizzazione si verifichi verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, con l'esclusione degli Stati dello Spazio Economico Europeo, si applicheranno ulteriori sanzioni.

Incentivi fiscali

Per gli incentivi fiscali che richiedono un’attività istruttoria, economica e finanziaria per l'ammissione alle agevolazioni, si applicano le norme presenti nel nuovo Codice degli incentivi, ad eccezione di quelle specifiche della delocalizzazione e dei controlli.

Per questi incentivi, le procedure di utilizzo, i controlli, il recupero delle agevolazioni e le possibili sanzioni per l'uso improprio rimangono regolati dalla normativa specifica del settore.

Per gli incentivi fiscali che non prevedono l’attività istruttoria, la fruizione è comunque condizionata alla comunicazione preventiva al soggetto competente dell'importo totale delle spese che il proponente intende coprire con le agevolazioni e della distribuzione prevista di tale fruizione nel tempo, oltre a fornire ulteriori comunicazioni richieste dalla normativa dell'incentivo dopo che le spese sono state sostenute.

Il soggetto competente deve poi comunicare mensilmente o secondo una frequenza diversa stabilita dalla normativa dell'incentivo, i dati al Ministero dell’economia e delle finanze per le necessità di monitoraggio.

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