Codice degli appalti pubblici: dall’ANAC le indicazioni sulle sanzioni

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Codice degli appalti pubblici: dall’ANAC le indicazioni sulle sanzioni

Il nuovo Codice degli appalti pubblici contenuto nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è efficace dal 1° luglio 2023. Contestualmente sono entrate in vigore le disposizioni di 11 regolamenti e provvedimenti attuativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023.

Tra questi vi è la Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 recante il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC in materia di contratti pubblici, che sostituisce dal 1° luglio 2023 il regolamento adottato con delibera n. 920/2019 come modificato con delibera n. 95/2023, regolamento, quest'ultimo, che continua ad applicarsi alle condotte relative a procedure di gara disciplinate dal precedente Codice (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Più nel dettaglio, il nuovo regolamento spiega come e quando l’Autorità irrogherà sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie per la violazione di specifici obblighi informativi e di comunicazione nonché in caso di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri.

Ma andiamo con ordine.

Per la mappa delle novità, scarica la Guida al nuovo Codice degli appalti pubblici

Ambito di applicazione

Dal 1° luglio 2023 sono ampliati i poteri sanzionatori dell’ANAC che potrà irrogare sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

  • violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità (articoli 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, Allegato II.12 e II.14 del codice dei contratti pubblici);
  • falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. (articoli 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice dei contratti pubblici);
  • violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale (articoli 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice dei contratti pubblici);
  • violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate (articoli 100, comma 4 e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice dei contratti pubblici);
  • violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12, da parte delle SOA;
  • dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza (articoli 63, comma 11 e 12, dell’allegato II.4 del codice dei contratti pubblici);
  • violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex (art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice dei contratti pubblici);
  • inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC (articolo 62, comma 10 del codice dei contratti pubblici).

Condotte sanzionabili

Conseguentemente, l’ANAC elenca e dettaglia le condotte sanzionabili. Di seguito se ne fornisce una panoramica generale. Si rinvia al regolamento (Delibera n. 271 del 20 giugno 2023) per i dettagli.

L’ANAC chiarisce che commettono violazione degli obblighi informativi e di comunicazione, i soggetti che, pur obbligati, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo ovvero ritardano di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità. Le fattispecie rientranti in tali violazioni sono numerose. Solo per citarne alcune, sono sanzionabili le omesse informazioni o la mancata esibizione di documenti inerenti alla qualificazione ovvero l’omesso o ritardato invio dei dati, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’omesso o ritardato l’inserimento dei C.E.L nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità.

Rientrano nella fattispecie della falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri invece la produzione di dichiarazioni false o l’esibizione di documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai fini della qualificazione  ovvero circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti. E rientra inoltre nella predetta condotta anche l’ipotesi di rilascio di dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti.

Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è avviato su segnalazione di parte (qualunque ufficio dell’ANAC o l’ufficio competente ad accertare l’inadempimento, stazione appaltante o ente concedente, S.O.A ovvero  chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A.).

Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità  previste per l’integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la banca dati nazionale dei contratti pubblici ovvero, in specifici casi, con segnalazioni interne.

NOTA BENE: Il procedimento sanzionatorio può essere avviato anche dai competenti Uffici di vigilanza.

La contestazione dell’addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, in specifiche ipotesi (art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice) anche nei confronti del legale rappresentante dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta.

Le comunicazioni sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Determinazione dell’importo delle sanzioni

È l’ANAC a determinare l’’importo della sanzione pecuniaria secondo i criteri di cui all’art. 11, legge  24 novembre 1981, n. 689 considerando, in particolare, la rilevanza e la gravità dell’infrazione, l’attività svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, il valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico nonchè l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

Regime transitorio

Da ultimo è importante ricordare che il regolamento in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Per le condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (vale a dire il precedente Codice degli appalti pubblici) continua ad applicarsi il regolamento adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023.

Infine, le disposizioni dell’articolo 5 e delle Parti II e III del nuovo Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che l'ANAC si riserva di fornire all’esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

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