Codice civile “avaro” sulla tutela da incidenti
Pubblicato il 01 dicembre 2008
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Il risarcimento del danno non patrimoniale, nell'ambito del danno alla persona, era, fino al 2003, riconosciuto solo nel caso in cui l'illecito civile integrasse gli estremi di un reato. In base alla tesi tradizionale, tale tipo di danno andava identificato nel mero danno morale soggettivo. Tuttavia, il sistema della responsabilità si è mostrato via via come non adeguato. La giurisprudenza ha così iniziato a creare nuove figure di danno al fine di garantire un effettivo ristoro per le vittime dell'illecito. Nasce, così, il danno alla vita di relazione e, soprattutto, il danno biologico nonché il più recente danno esistenziale.
L'interpretazione giurisprudenziale è stata decisiva nell'evoluzione del danno non patrimoniale: è il 2003 l'anno della svolta, nel corso del quale alcune importantissime sentenze hanno iniziato a colmare i vuoti lasciati dal legislatore. La Cassazione ha dapprima affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nel caso in cui la responsabilità extracontrattuale fosse stata ravvisata sulla base di una presunzione legale (sentenze n. 7281, 7282 e 7283); in un secondo tempo la Suprema corte ha precisato che il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui venga leso un valore inerente alla persona (sentenze n. 8827 e 8828).
Recentemente, con quattro sentenze dalla 26972 alla 26975, la Cassazione, a Sezioni unite, è intervenuta sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, precisando che tale tipo di danno corrisponde ad una categoria generale, non suscettibile di essere suddivisa in ulteriori sottocategorie. Ne consegue che non potrà più riconoscersi, a titolo di risarcimento, il danno biologico e congiuntamente il danno morale, in quanto si tratterebbe di una duplicazione; si deve, in ogni caso, procedere ad una valutazione complessiva del danno sofferto. Con la nuova configurazione del danno non patrimoniale si impone, ora, anche un ripensamento dei criteri comunemente utilizzati per il risarcimento, mentre la figura del danno esistenziale sembra rimanere priva di tutela.
Diverso il discorso per il pregiudizio economico subito in conseguenza del danno non patrimoniale. In questi casi viene riconosciuto sia un danno emergente (spese mediche, di assistenza, trasporti e soggiorni, spese di tal genere anche future) sia un lucro cessante (danno derivato dalla perdita della capacità lavorativa della vittima in base alla gravità della lesione, al reddito, all'età della vittima).
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