Codice appalti: illecito professionale grave tra le cause di esclusione dalla gara
Pubblicato il 05 aprile 2023
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Tra le misure del rinnovato Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 36/2023), desta particolare interesse la nuova disposizione in materia di "Illecito professionale grave".
La previsione in esame è contenuta nella parte del provvedimento dedicata ai requisiti di partecipazione alle procedure di appalto e di selezione dei partecipanti, contestualmente all'indicazione delle cause di esclusione “automatiche” e “non automatiche” dalle procedure di gara.
Illecito professionale grave come causa di esclusione non automatica
L'illecito professionale grave è indicato, dall'art. 95 del Codice, tra le cause che possono portare all'esclusione non automatica dalla gara, qualora esso sia tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'offerente e laddove venga dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
Le cause di esclusione “non automatiche”, in particolare, sono quelle che non operano in via diretta ma a seguito di accertamento sulla sussistenza dei presupposti da parte della stazione appaltante.
All'art. 98 del Codice, quindi, sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali che possono portare alla predetta esclusione dell'operatore economico, nonché i mezzi ritenuti adeguati a dimostrazione dei medesimi.
Questo, dopo la precisazione secondo cui l'illecito professionale grave è rilevante solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo specifiche eccezioni.
Le condizioni per l'esclusione
L'esclusione - prevede, in primo luogo, l'articolo - è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- idoneità dell'illecito ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- adeguati mezzi di prova.
Su tutte e tre le condizioni, l'eventuale provvedimento di esclusione deve essere motivato.
Elementi dai quali desumere l'illecito professionale
A seguire, la norma indica come elementi al verificarsi dei quali può essere desunto l'illecito professionale:
- l'irrogazione di una sanzione esecutiva dall'AGCM o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- la condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti;
- significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, tali da causarne la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento o altre sanzioni;
- il grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico, persona offesa dei reati di concussione ed estorsione;
- la contestata commissione di taluno dei reati consumati o tentati la cui condanna definitiva porta alla esclusione automatica dalla gara ex art. 94 del Codice;
- la contestata o accertata commissione di reati consumati quali: abusivo esercizio di una professione, bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, reati tributari, delitti societari o contro l'industria e il commercio, reati urbanistici, reati previsti dal Decreto n. 231/2001.
Nei predetti casi, si dispone che la valutazione di gravità tenga conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta nonché del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nell'organizzazione dell'impresa.
Di seguito, l'articolo precisa, per ogni specifico elemento indicato, quali mezzi di prova si ritengono adeguati (come provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali, accertamenti anche non definitivi etc.).
Da segnalare che, con riferimento alla commissione di reati, sono ritenuti mezzi di prova anche eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva o la semplice richiesta di rinvio a giudizio.
Per finire, la norma dispone che la stazione appaltante valuti i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali indicati "motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente", posto anche che "l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente".
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