Cnf: modifiche per la formazione professionale
Pubblicato il 25 giugno 2020
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Il superamento dei corsi di formazione professionale previsti dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense ha valore per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
E' quanto si apprende dalla delibera, immediatamente esecutiva, assunta dal Cnf durante la seduta amministrativa del 18 giugno 2020, avente ad oggetto l’inserimento nel Regolamento del Consiglio per la formazione continua del nuovo art. 22-bis “Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.
Dunque la frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale del regolamento del Cnf costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ex decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2014.
Giova ricordare che gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno la funzione, tra le altre, di assistere il debitore durante l'elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori e di fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori.
Equipollenza della formazione continua per l'iscrizione negli organi della crisi da sovraindebitamento: condizioni
La nuova disposizione regolamentare fissa, ai fini dell'equipollenza, delle condizioni.
Si richiede che i corsi:
- siano organizzati dal Cnf, dai COA (Consigli dell’Ordine degli Avvocati) e dagli soggetti abilitati;
- siano stati accreditati secondo il regolamento del Cnf;
- abbiano durata di almeno 40 ore.
Inoltre, le materie affrontate devono riguardare i settori del diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.
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