Cnf: modello per informare sulla conciliazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 marzo 2010
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Il Consiglio nazionale forense ha messo a punto un modello che potrà essere utilizzato dagli avvocati per fornire ai clienti l'informativa sulla mediazione, informativa che diverrà obbligatoria a partire dal 20 marzo, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 28/2010.
Ai sensi delle nuove previsioni, infatti, la comunicazione della possibilità di mediazione dovrà essere fornita per iscritto, all'atto di conferimento dell'incarico; in essa dovranno essere indicate le nuove materia per le quali vige l'obbligo di mediazione (obbligo che diverrà operativo dal 6 marzo 2011) nonché il contenuto delle agevolazioni fiscali di cui si potrà godere (esenzione di tutti gli atti da bolli o tributi, esenzione dall'imposta di registro per il verbale di conciliazione entro il valore massimo di 50 euro, credito d'imposta fino a 500 euro a titolo di rimborso dell'indennità dovuta al mediatore). L'avvocato che ometta di fornire al cliente un'adeguata informazione sulla conciliazione sarà sanzionato con l'annullabilità del contratto professionale stipulato.
Ai sensi delle nuove previsioni, infatti, la comunicazione della possibilità di mediazione dovrà essere fornita per iscritto, all'atto di conferimento dell'incarico; in essa dovranno essere indicate le nuove materia per le quali vige l'obbligo di mediazione (obbligo che diverrà operativo dal 6 marzo 2011) nonché il contenuto delle agevolazioni fiscali di cui si potrà godere (esenzione di tutti gli atti da bolli o tributi, esenzione dall'imposta di registro per il verbale di conciliazione entro il valore massimo di 50 euro, credito d'imposta fino a 500 euro a titolo di rimborso dell'indennità dovuta al mediatore). L'avvocato che ometta di fornire al cliente un'adeguata informazione sulla conciliazione sarà sanzionato con l'annullabilità del contratto professionale stipulato.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - I modelli per comporre le liti - Negri
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