Cndcec sui requisiti per gli iscritti all’elenco dei delegati alle vendite
Pubblicato il 28 luglio 2023
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Un Ordine territoriale chiede al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili se un iscritto nella sezione B dell’Albo possa o meno essere ammesso nell’elenco dei Delegati alle Vendite presso il Tribunale competente.
Con il Pronto ordine n. 69/2023 dello scorso 24 luglio, il Cndcec ribadisce che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite. Ne risultano, dunque, esclusi per una serie di motivazioni legate alle competenze e formazione, gli iscritti nella sezione B dell'Albo dei dottori Commercialisti.
Elenco delegati alle vendite, requisiti
Nel documento di prassi, il Cndcec richiama i requisiti di professionalità che deve possedere il delegato alle vendite e che sono stati richiamati in diverse disposizioni normative.
In primo luogo, si rinvia all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., secondo il quale possono ottenere l'iscrizione nel relativo elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali.
Secondo tale norma, i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:
- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata;
- avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.
Con riferimento ai commercialisti, tali disposizioni devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del Dlgs. 139/2005.
L’articolo 1 del Regolamento dell’attività della categoria riconosce ai soli iscritti nella sezione A dell’Albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché per la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione.
NOTA BENE: Tale previsione – secondo il Cndcec - ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto all'Albo dei commercialisti, all’avvocato e al notaio. Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale.
Di conseguenza:
- vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi,
- viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione,
- ritenuto opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti,
il Consiglio nazionale ritiene che solo l’iscritto alla sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite, avendo conseguito una laurea magistrale e non una laurea triennale, come richiede l’iscrizione alla sezione B dell’albo.
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