Cndcec su accettazione di preventivi e valutazione di compensi

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Cndcec su accettazione di preventivi e valutazione di compensi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato le risposte fornite in merito a due questi posti:

  • può il comportamento di un cliente, che ha affidato delle pratiche di asseverazione di crediti edilizi dopo aver ricevuto un preventivo via email, senza mai accettarlo formalmente, ma avendo pagato solo alcune fatture conformi a quel preventivo, essere considerato concludente ai fini dell'accettazione del preventivo stesso?
  • come deve comportarsi l'Ordine che riceve una richiesta di valutazione per una parcella di compensi professionali, in cui alcuni di questi sono conformi ai parametri del DM 140/2012, mentre per altre attività i compensi richiesti sono superiori a detti parametri?

Con Pronto Ordini del 1° luglio 2024, n. 51, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha fornito le risposte.

Comportamento concludente del cliente

Ricordando che per la conclusione del contratto tra professionista e cliente - art. 2230, c.c. - non è richiesta una particolare forma ad substantiam, salvo che la parte assistita sia una P.A., è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, che può consistere nell’affidamento dell’incarico successivamente alla ricezione di un preventivo.

Infatti, va ricordato anche il principio della libertà delle forme: non è richiesta la forma scritta né ai fini della valida stipulazione del negozio, né ai fini della relativa prova.

Pareri in materia di liquidazione di onorari

Circa il secondo quesito, si premette che spetta al Consiglio dell’Ordine, ex art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005, formulare pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti.

L’ente deve effettuare una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al decreto 140/2012.

Quando l'Ordine trova incongruenze tra i compensi indicati per certe attività e i parametri del DM 140/2012, deve adeguare i compensi agli importi stabiliti dal decreto. Di conseguenza, l'Ordine emetterà un parere di congruità per un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'iscritto.

Tuttavia, se i compensi superiori sono stati esplicitamente accettati per iscritto dal cliente, questi possono essere mantenuti, dato che la negoziazione del compenso è libera.

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