Cndcec. SaF senza utili per fruire del regime agevolato
Pubblicato il 15 dicembre 2018
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Per aver diritto al regime fiscale agevolato, le scuole di alta formazione dei professionisti (SaF) non devono fare utili.
Con la risposta Prot. 14430 del 4 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce al Cndcec il trattamento fiscale per le entrate provenienti dalle attività di formazione erogate dalle SaF esterne agli Ordini.
La retribuzione del servizio reso fa perdere l'agevolazione
Nella risposta viene chiarito che: la qualificazione agli effetti fiscali degli enti strumentali costituiti dagli Ordini nell’ambito di circoscrizioni territoriali di ridotte dimensioni come enti “commerciali” o come enti “non commerciali” è correlata alla circostanza che detta attività di formazione sia svolta o meno con modalità commerciali.
Ai fini del regime agevolato in argomento, le attività svolte non devono essere di natura commerciale. Dunque, il sostegno finanziario deve avvenire strutturalmente e stabilmente attraverso contributi versati dagli ordini non aventi natura di corrispettivo, ma genericamente finalizzati alla copertura dei costi gestionali sostenuti dall'ente.
Pertanto:
- i costi dovranno essere sostenuti per la maggior parte dagli Ordini;
- i contributi versati dagli iscritti fruitori dovranno coprire soltanto una minima parte dei costi complessivamente sostenuti dall'ente per offrire il servizio.
- eDotto.com - Edicola del 27 giugno 2018 - ANC e CNDCEC in audizione. Proposte sulla modifica dell'Ordinamento professionale - A. Lupoi
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