Cndcec. Esperti Composizione Negoziata: requisiti per iscrizione
Pubblicato il 22 aprile 2022
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A seguito del quesito formulato dall’Ordine di Varese riguardante la formazione degli elenchi degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini 14 aprile 2022, n. 40, fornisce chiarimenti in merito ai requisiti necessari ai fini dell’inclusione nell’elenco degli Esperti indipendenti.
Nello specifico, l’Ordine di Varese evidenzia la situazione di un iscritto che ha maturato esperienza professionale durante il tirocinio professionale e, in seguito all’abilitazione, con affiancamento ad un Collega.
Attraverso il quesito in oggetto, l’Ordine chiede se la predetta esperienza professionale possa essere valutabile ai fini dell’inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata.
Requisiti
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, l’inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata è previsto per i Commercialisti e gli Avvocati che risultino iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni a condizione che abbiano maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
Non si ritiene valida:
- l’esperienza maturata durante il tirocinio professionale, in quanto il tirocinante non è ancora un professionista;
- l’attività di collaborazione o affiancamento in occasione dello svolgimento di incarichi professionali assunti direttamente da un altro professionista.
Le linee di indirizzo - emanate con la circolare del 29 dicembre 2021 del Ministero della giustizia - prevedono che:
- le esperienze valevoli per l’inserimento nell’elenco sono da ritenersi quelle svolte personalmente dal professionista;
- le esperienze siano documentabili con mandati professionali, incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo.
Il professionista potrà avvalersi – sotto la propria direzione – di collaboratori, in tal caso la presenza di coadiuvanti non compromette il carattere strettamente personale della prestazione del professionista, poiché quest’ultimo rimane l’unico responsabile nei confronti del cliente.
Non sono valide le esperienze riguardanti incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile, fiscale o societaria per la soluzione di problematiche di rilievo preesistenti sopraggiunte in occasione della gestione, in quanto tali incarichi risultano troppo generici rispetto alle competenze necessarie per la composizione negoziale.
Alla luce di quanto sopra esposto il Consiglio Nazionale risponde negativamente al quesito formulato dall’Ordine di Varese.
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