Commercialisti non esercenti la professione? Obbligo formativo se revisori legali
Pubblicato il 03 giugno 2022
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Con il Pronto Ordini, 30 maggio 2022, n. 68, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto lo scorso 8 marzo, relativo all’obbligo formativo dei soggetti non esercenti la professione nel caso di assunzione di incarico di revisione legale.
Si rammenta che l’obbligo per la formazione professionale continua è previsto per tutti gli iscritti all’Albo, ad eccezione di coloro che non esercitano neppure occasionalmente la professione.
Invero, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare all’Ordine di appartenenza di:
- non essere in possesso di partita IVA;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza;
- non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’esonero dall’obbligo formativo sarà riconosciuto esclusivamente ai soggetti che presentano le tre condizioni sopraindicate.
Nel caso specifico, il soggetto non esercente – seppur occasionalmente – assume incarichi di revisione legale, ed esercita una specifica funzione che rientra nella professione di dottore commercialista e per tale ragione non può essere esonerato dall’obbligo formativo.
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