Cndcec. Definitive le Norme di comportamento del collegio sindacale nelle non quotate
Pubblicato il 21 dicembre 2020
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Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ha diffuso, il 18 dicembre 2020, le definitive Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, a termine della pubblica consultazione. Sostituiscono la versione del 2015 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2021; pertanto, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, sarà possibile attenersi alle indicazioni presenti nella parte dedicata alla relazione dei sindaci all’assemblea dei soci.
Compongono il documento i principi applicabili in via generale ai componenti del Collegio sindacale di tutte le Spa non quotate e al sindaco unico di Srl, che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale.
Le Norme - di cui 12 nuove - sono applicabili:
- ai collegi sindacali di Sapa, nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina;
- alle società cooperative, ferme le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della particolarità del modello cooperativo.
Cndcec. Norme di comportamento per operazioni con parti correlate
Compito principale del collegio sindacale e del sindaco unico di Srl è la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Una norma particolare è dedicata alle parti correlate: Il collegio sindacale deve vigilare sull’adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate.
In merito ai requisiti per la nomina di sindaco, una nuova norma relativa alla cessazione dalla carica del sindaco stabilisce che il collegio debba accertare almeno una volta l’anno l’eventuale perdita dei requisiti di professionalità o eventuali situazioni di decadenza in capo a ciascun componente.
Spetta al collegio sindacale chiedere all’organo amministrativo informazioni utili circa situazioni che denotino importanti segnali di crisi o perdita della continuità aziendale.
Completano il documento le indicazioni sul funzionamento, i doveri e i poteri di controllo del collegio sindacale, la partecipazione alle riunioni degli organi sociali, la relazione all’assemblea dei soci, le attività da svolgere in caso di sostituzione degli amministratori, nelle operazioni straordinarie e nella crisi d’impresa.
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