Clausole abusive e prescrizione dell’azione di restituzione

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Clausole abusive e prescrizione dell’azione di restituzione

La Corte di Giustizia Ue si è espressa su due domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché sull’interpretazione dei principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto.

Le domande erano state sollevate nel contesto di due giudizi instaurati davanti al Tribunale superiore specializzato della Romania, ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di talune clausole di contratti di credito.

Si trattava di clausole che prevedevano il pagamento di commissioni di istruttoria e di gestione mensile, nonché la possibilità, per l’istituto di credito, di modificare i tassi di interesse.

Entrambe le cause erano state sospese dal giudice nazionale, con rimessione dei quesiti pregiudiziali davanti all’organo di giustizia comunitario.

A questo era stato chiesto se la direttiva 93/13 continuasse a trovare applicazione dopo l’integrale esecuzione di un contratto e, in caso di risposta affermativa, se un’azione di restituzione delle somme riscosse in forza delle clausole contrattuali ritenute abusive potesse essere soggetta a un termine di prescrizione di tre anni che avesse come decorrenza iniziale l’estinzione del contratto.

Corte Ue: clausola contrattuale abusiva? da disapplicare

La Corte di Giustizia europea - con sentenza del 9 luglio 2020 pronunciata in relazione alle cause riunite C 698/18 e C-699/18 - ha fornito la sua soluzione, precisando, in primo luogo, che il giudice nazionale deve disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme in realtà non dovute, con conseguente restituzione delle somme pagate in base a tale clausola.

Normativa nazionale può prevedere un termine di prescrizione dell’azione giudiziale

In ogni caso – hanno poi evidenziato i giudici europei – in assenza di disposizioni al riguardo nel diritto dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti dei cittadini dell’Ue.

Modalità, queste, che non devono essere meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

No a termine di prescrizione di tre anni meno favorevole 

A conclusione della sentenza, la Corte Ue ha quindi puntualizzato che:

  • le norme della direttiva 93/13/CEE vanno interpretate nel senso che esse non impediscono a una normativa nazionale “che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento”. Questo, a patto che tale termine "non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna" e "non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione".
  • La direttiva richiamata – si legge ancora nella decisione – osta “a un’interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l’azione in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell’esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma, senza che sia necessario verificarlo, che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola” o qualora, per azioni analoghe di diritto interno, detto stesso termine inizi a decorrere a partire dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni.
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