Civit: incompatibilità anche con reato prescritto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 20 marzo 2013
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La Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (Civit) ha approvato una delibera, la n. 14 del 7 marzo 2013, in tema di applicabilità dell’articolo 1, comma 46 della Legge n. 190/2012 (cosiddetta Legge anticorruzione), in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione.
Il quesito pervenuto alla Commissione, in particolare, riguardava il caso di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione adottata dalla Corte di Appello in sede di rinvio, dopo l’annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna per reato di abuso d’ufficio, emanata dal tribunale e confermata in secondo grado.
Secondo la Commissione indipendente, in particolare, anche se la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’articolo 529 del Codice di procedura penale, non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012, “ciò non impedisce che precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possano assumere rilievo, per ragioni di opportunità e cautela, per quanto riguarda l’affidamento di particolari compiti e funzioni”.
Tale conclusione – si legge nel testo della delibera – “non contrasta con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, perché viene in discussione non una ipotesi di assoluta incompatibilità, ma una valutazione di funzioni comunque affidabili al soggetto che ha riportato la precedente condanna”.
Si ricorda che il comma 46 dell’articolo 1, Legge n. 190/2012 non consente ai soggetti condannati per un reato contro la pubblica amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato, di fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti; di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere pubblici e privati.
- Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Incompatibilità anche ai prescritti – Trovati
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