Circolare Telefisco. Ufficializzati gli incontri con la stampa specializzata

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L’agenzia delle Entrate ha riepilogato nella corposa circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 i principali chiarimenti resi in occasione dei diversi incontri tenuti con la stampa specializzata, ufficializzando, in particolare modo, le risposte fornite durante Telefisco 2012.

Il documento di prassi si presenta come un grosso contenitore, diviso in 10 macrocapitoli, ognuno dei quali affronta un argomento specifico sotto la forma di domande e risposte.

I temi fiscali affrontati spaziano dalla detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie all’Iva, dagli studi di settore al reddito d’impresa, per toccare anche molti altri argomenti come le ultime novità in materia di accertamento sintetico e di contenzioso tributario.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni è stato spiegato che in caso di vendita dell'unità immobiliare, la detrazione del 36% non utilizzata è trasferita, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica. La regola vale anche se il trasferimento avviene a titolo gratuito, con la possibilità in questo caso che le parti decidano di far permanere la detrazione in capo al donante, oltre che in caso di permuta. Se il trasferimento riguarda, invece, solo una quota di proprietà le nuove disposizioni in materia di trasferimento della detrazione si applicheranno solo nel caso in cui il diritto di proprietà si concentri in capo all’acquirente come proprietario esclusivo dell’immobile.

In tema di accertamento sintetico, la circolare 25/E specifica, invece, che le spese sostenute devono essere confrontate con la reale capacità di spesa dell'anno del contribuente. Inoltre, il contribuente contro tale tipo di accertamento potrà opporre il reale reddito finanziario disponibile.

Il documento di prassi approfondisce il concetto di spesa, facendo ricomprendere in esso anche quelle spese relative all’acquisto di una casa, di una barca e di un’automobile. Dunque, ai fini dell’accertamento, le spese sostenute dal contribuente devono essere necessariamente rapportate alla sua personale e specifica situazione. Analogamente, è stato analizzato il concetto di reddito dichiarato che deve sempre essere personalizzato al contribuente oggetto di controllo: se, infatti è facile individuare il reddito di lavoro dipendente che va “per cassa”, diverso è l’esame che deve essere fatto nel caso delle altre categorie reddituali per le quali non sempre il reddito dichiarato corrisponde con l’effettiva capacità di spesa.

Per quanto riguarda il beneficio della maggior franchigia da accertamento sintetico – aumentata dalla Manovra Monti ad un terzo per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore – si è precisato che essa non potrà applicarsi ai soci di società trasparenti. Quest’ ultime anche se congrue, coerenti e fedeli nell'applicazione dello studio di settore non potranno trasmettere il beneficio ai soci persone fisiche, unici reali fruitori dell'agevolazione.

Riguardo al redditometro si è asserito che, se il nuovo accertamento sintetico si basa sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta, ad esso deve necessariamente essere opposto non il reddito dichiarato, ma il reddito reale disponibile. Per comprendere la differenza fra reddito dichiarato e reddito spendibile si devono considerare anche una serie di componenti non finanziarie, quali: gli ammortamenti e gli accantonamenti ai fondi rischi. Ovviamnte tali aspetti potranno essere fatti emergere in sede di contraddittorio preventivo.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Canoni di leasing nel rimborso dell’Iva - Ricca

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