Circolare Mef sui diritti di copia nel processo tributario
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 marzo 2012
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La Direzione della Giustizia Tributaria del Mef ha emanato una circolare, la n. 2/DF 26 marzo 2012, volta a fornire chiarimenti in materia di diritti di copia degli atti e documenti relativi al processo tributario, alla luce della recente rimodulazione degli importi disposta con decreto Mef del 27 dicembre 2011.
Viene, in primo luogo, ricordato come, nell’ambito del processo tributario, sia previsto solo il rilascio di copie autentiche degli atti, non rinvenendosi alcuno specifico riferimento al rilascio di copie semplici; pertanto, per individuare il principio generale applicabile, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 76 disposizioni d’attuazione al Codice di procedura civile, in base al quale le parti o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare e ottenere copia degli atti e dei documenti del processo. Si ricorda, altresì, che ai sensi della direttiva 9/2010/DGT (10 ottobre 2010) della Direzione della Giustizia Tributaria, il diritto soggettivo al rilascio di copia autentica delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie sorge anche in capo ai terzi.
Viene, quindi, precisato che i nuovi diritti di copia sono applicabili alle istanze presentate a partire dal 1° marzo 2012. In particolare, si segnala come, accanto al diritto per il rilascio di copia semplice (il cui costo è commisurato al numero di pagine riprodotte nell’atto o documento), sia stato introdotto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni copia autentica rilasciata degli atti, delle sentenze della Commissione regionale o centrale ai fini del ricorso in Cassazione, nonché delle sentenze e dei provvedimenti divenuti definitivi rilasciati con apposizione della formula esecutiva. In ogni caso, il rilascio delle copie è subordinato ad apposita istanza.
Con riferimento alla definizione di “pagina”, viene spiegato come occorra fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, in cui, all'articolo 5, comma 1, viene stabilito che ogni “pagina” corrisponde ad una “facciata”. Auspicata, infine, la diffusione tra gli utenti dell'utilizzo del servizio di “prenotazione appuntamenti” tramite Internet, per la richiesta di copie di atti e documenti che potranno, conseguentemente, essere trasmesse anche a mezzo di posta elettronica certificata.
- ItaliaOggi, p. 23 – Il terzo che chiede sentenze paga i nuovi diritti di copia – Stroppa
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Per le copie vale la facciata - Carnimeo
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