Circa lo scudo: provvedimento agenziale e dubbi sui codici del 770

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Il provvedimento del 2 luglio 2010 delle Entrate provvede a integrare e modificare il provvedimento agenziale del 28 luglio 2003, alla luce delle disposizioni ex decreto legge 78/2009 (legge 102/2009 e successive modificazioni).

Pertanto:

- si informa che le attività regolarizzate nel corso del 2009 sono trasmesse entro il 30 novembre 2010, per gli anni successivi tali comunicazioni sono effettuate entro il 31 marzo dell’anno 2011;

- con l’allegato 1 del provvedimento in oggetto si sostituisce il tracciato record di dettaglio n. 4 del provvedimento del 28 luglio 2003.

Nell’ambito dello scudo fiscale sono emerse incertezze in merito all’utilizzo dei codici del modello 770/2010 ordinario, che dovrà essere presentato dagli intermediari entro il 2 agosto 2010. La questione verte sui nuovi inserimenti, le voci N, O e P del quadro SO utile al monitoraggio interno, cui è attribuita sia la funzione di individuare chi cerchi di far uscire le attività rimpatriate dal circuito degli intermediari post scudo (codici N e P), sia di monitorare le operazioni che hanno coinvolto le attività non finanziarie oggetto di rimpatrio con amministrazione fiduciaria senza intestazione (codice O).

Nello specifico:

- dal momento che nel codice N la nozione di prelievo di denaro comprende solo la materiale consegna del denaro da parte dell'intermediario al cliente, il dubbio è se, in caso di prelievo di valute, il codice N sostituisca i codici G e K o abbia natura residuale;

- poiché il codice P, che indica prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria, combacia con i codici G, I, J, K e M non è chiaro se vada utilizzato in alternativa agli stessi, se il prelievo riguarda un rapporto sorto in occasione dello scudo-ter, o se sia un codice residuale utile solo per la revoca di mandati fiduciari relativi a beni patrimoniali o anche per la revoca del mandato fiduciario relativo a conti e depositi esteri;

- quanto al codice O, non chiara è l’annotazione da usare per operazioni o contratti per la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali oggetto di operazioni di rimpatrio (dubbi sulla compilazione dei campi "Ammontare" e "Quantità" in caso di contratti di durata, come le locazioni).
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Lo scudo chiama gli intermediari – Vedana

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