CIGS per le imprese della ristorazione collettiva appaltatrici di servizi mensa

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CIGS per le imprese della ristorazione collettiva appaltatrici di servizi mensa

Con riferimento alla possibilità di concedere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti di imprese del settore della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio fissato dall’art. 1, comma 9, L. n. 223/1991, è stato chiesto al Ministero del Lavoro se la suddetta deroga trovi o meno applicazione per le imprese appaltatrici della ristorazione, nell’ipotesi in cui i trattamenti in questione siano stati riconosciuti ai dipendenti delle aziende industriali committenti per un periodo superiore ai 36 mesi.

Il Ministero, con la risposta all’interpello n. 19 del 20 luglio 2015, ha sostenuto che, dal quadro normativo, emerge che l’estensione del trattamento di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa, si giustifica in ragione delle conseguenze che dette imprese subiscono per effetto della contrazione dell’attività dei committenti.

Tale principio di portata generale vale, sino alla scadenza del contratto di appalto, sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una durata massima di 36 mesi, sia nel caso in cui abbiano una durata superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Per i servizi mensa Cigs solo se è in crisi anche il committente - Pizzin

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