CIGS e prepensionamento in editoria: requisiti e modalità di accesso
Pubblicato il 24 maggio 2024
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Con la circolare n. 68 del 23 maggio 2024, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai requisiti per accedere al prepensionamento in editoria dei lavoratori dipendenti di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Prepensionamento editoria e CIGS: requisiti
La legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, comma 141, reca disposizioni in materia di prepensionamento editoria di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il prepensionamento è rivolto ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: I lavoratori dipendenti delle imprese in argomento devono essere ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni nel F.P.L.D. coloro che hanno maturato tale requisito contributivo entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Fermo restando il perfezionamento del requisito contributivo entro il 31 dicembre 2023:
- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024;
- il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024, data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
Per quanto riguarda la posizione assicurativa del richiedente, si specifica che l’ultima contribuzione deve essere accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni che decorrono:
- per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il termine decorre dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
- per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
Attività di monitoraggio
L’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento e assegna la priorità secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
NOTA BENE: Non potranno essere accolte le domande che, in termini prospettivi, prevedano una spesa successiva al 2027.
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