CIGS e consultazione sindacale
Pubblicato il 15 ottobre 2015
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Alla luce del D.Lgs. n. 148/2015, al fine di richiedere la CIGS, per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, è necessario avviare la procedura di consultazione sindacale.
Oggetto dell’esame congiunto, deve essere il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo:
- della durata e del numero dei lavoratori interessati alle sospensioni;
- delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione di orario nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
- dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per cui è richiesto l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Inoltre, eccetto che per le richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare, nell’esame congiunto, la non percorribilità della causale di contratti di solidarietà.
L'intera procedura di consultazione deve esaurirsi entro 25 giorni che sono ridotti a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
Successivamente le Regioni dovranno esprimere, entro 20 venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione, parere motivato in merito alle richieste di intervento, decorsi i quali, l’Amministrazione potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
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